Cosa cambia con l'autocertificazione
Documenti: a chi rivolgersi

Cosa
cambia con l'autocertificazione
La legge n. 127 del 1997 ha reso più semplice
l’autocertificazione, eliminando l’autentica
della firma e di conseguenza il pagamento del
bollo. Oggi basta una semplice dichiarazione,
firmata dall’interessato (che viene chiamata
dichiarazione sostitutiva di certificazione),
per sostituire i normali certificati e dichiarare
alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di
servizi pubblici una ampia serie di fatti, stati
e condizioni.
Si può ricorrere all’autocertificazione
quando si deve dichiarare uno dei seguenti stati,
fatti e qualità:
la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici;
l'esistenza in vita;
la residenza;
lo stato di famiglia;
lo stato del celibe, coniugato o vedovo;
la nascita del figlio;
il decesso del coniuge, dell'ascendnete o il discendente
(nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche
amministrazioni;
il possesso di un titolo di studio o di una qualifica
professionale; gli esami sostenuti; il possesso
di un titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
il proprio reddito e la situazione economica (anche
ai fini della concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali),
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto,
il possesso e il numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
lo stato di disoccupazione, la qualità
di pensionato e la categoria di pensione, la qualità
di studente o di casalinga;
la qualità di legale rappresentante di
persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore
e simili;
l'iscrizione presso associazioni e formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari;
di non avere riportato condanne penali;
di vivere a carico di qualcuno;
tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
ATTENZIONE!
L’autocertificazione:
va firmata dal cittadino interessato e non è
necessaria l’autentica;
può essere presentata anche da un’altra
persona o inviata per posta;
con l’eliminazione dell’autentica
non c’è più imposta di bollo;
è definitiva ed ha la stessa validità
del certificato o dell’atto che sostituisce;
è utilizzabile solo nel rapporto con le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi.
Gli Uffici Comunali, ed in particolare l’Ufficio
Anagrafe, sono a disposizione per ogni informazione
e per fornire i modelli di autodichiarazione.
inizio pagina

Documenti:
a chi rivolgersi
|