FAQ


 

Il formato ZIP può essere paragonato a un contenitore all'interno del quale inserire tutti i tipi di file per far si che essi occupino meno spazio. Per questo motivo un archivio ZIP può essere chiamato anche “archivio compresso“.

ll formato DWG (contrazione di drawing, disegno) è un formato di file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk come database di definizione del disegno per il programma AutoCAD.

Nonostante sia un formato proprietario è ampiamente utilizzato per lo scambio di immagini vettoriali (prevalentemente bidimensionali) nel campo del disegno tecnico e dell’architettura.

Questa è una guida rapida all'uso del software File Protector per apporre la firma elettronica, se desideri informazioni più dettagliate, consulta il manuale del software. 

Attenzione: prima di utilizzare il software scarica la versione aggiornata.

1. apri il software e registrati inserendo una username e una password personali

2. premi il pulsante Firma

Interfaccia File Protector

3. seleziona il file da firmare o al quale vuoi aggiungere la tua firma e premi su Aggiungi firma...

4. digita il PIN del tuo dispositivo

Inserimento del PIN

Nella cartella che hai selezionato troverai il file firmato in formato P7M.

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.

Contiene i dati dei cittadini:

  • che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
  • per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:

  • votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
  • ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
  • rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).

Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata. 

Esiste anche un'AIRE nazionale­ che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

L'aggiornamento dell'AIRE

L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
  • il rientro definitivo in Italia
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. 

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'AIRE

La cancellazione dall'AIRE avviene:

  • per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero

I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.

Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:

  • residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
  • residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

Per ulteriori informazioni, consulta la guida ministeriale degli italiani all'estero.

La differenza è definita dal Codice Civile:

  • la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
  • il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Sul sito di  PDF.online è disponibile un convertitore gratuito di file PDF in formato PDF/A. Per utilizzarlo è sufficiente accedere direttamente al menù Strumenti in alto a sinistra.

Una volta all'interno della pagina, dovrai selezionare il file PDF dal dispositivo locale, da Dropbox o da Google Drive oppure semplicemente trascinandolo dove indicato.

Accesso al sito
A questo punto potresti inserire altri file PDF da convertire cliccando sulla sezione Aggiungi altri file oppure trascinandoli.

Seleziona il bottone blu Convertire dalla colonna di destra.

Convertire file
Infine, quando il file è stato convertito, puoi scaricarlo sul dispositivo.

Questa è una guida rapida all'uso del software Globo.Signer per apporre la firma elettronica, se desideri informazioni più dettagliate, consulta il manuale del software. 

Attenzione: prima di utilizzare il software scarica la versione aggiornata.

1. inserisci il dispositivo di firma e apri il software Globo.Signer

2. seleziona il file da firmare o al quale vuoi aggiungere la tua firma

Firmare con Globo.Signer
3. digita il PIN del tuo dispositivo e premi il pulsante Firma

Firmare con Globo.Signer
Nella cartella che hai selezionato troverai il file firmato in formato P7M.

Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.

Attenzione: se hai appena ricevuto la nuova TS senza microchip ricordati che puoi ancora utilizzare la tua vecchia TS-CNS

Nei moduli telematici il campo del codice fiscale controlla che tu stia inserendo un codice fiscale formalmente valido secondo lo standard italiano.

Se stai inserendo il codice fiscale di un cittadino straniero, per superare questo controllo devi digitarlo apponendo davanti ad esso la sigla TIN:.

Per creare una mappa ricavata da Google Maps da allegare a una pratica devi seguire questi semplici passaggi:

  1. aprire la pagina web di Google Maps
  2. localizzare la zona di interesse inserendo nella casella di ricerca l'indirizzo dell'immobile (nell'esempio abbiamo cercato Viale Europa, 17/B Treviolo)

  3. visualizzare in dettaglio l'area di interesse utilizzando il cursore sulla sinistra per aumentare o diminuire lo zoom e spostandosi sulla mappa tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse

  4. stampare la mappa nel formato richiesto.

La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.

Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:

  • il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
  • il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
  • il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).

Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?

I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo 30/12/2010, n. 235, art. 1):

  • firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
  • firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)
  • firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
  • firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?

L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21:

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. ((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).

Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile)

"Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
  • i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
  • i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • i contratti di anticresi;
  • i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
  • gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
  • gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  • le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
  • gli altri atti specialmente indicati dalla legge."

Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile)

"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."

Un certificato di autenticazione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.

Consente di effettuare un'autenticazione forte (SSL Client Authentication) nei siti web che chiedono come credenziale di accesso l'utilizzo di un certificato digitale.

Quando una Pubblica Amministrazione riceve istanze telematiche deve essere in grado di dimostrare nel tempo la formazione della volontà del soggetto e l'integrità di tutta la documentazione presentata. Come garantire tutto questo se i moduli e gli allegati non sono firmati?

Identificare l'autore

Il legislatore individua quattro possibili metodi per presentare validamente istanze in modalità telematica (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65):

  1. la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale
  2. l'identificazione dell'autore tramite CNS/CIE
  3. l'identificazione dell'autore tramite strumenti diversi dalla CNS/CIE, purché questi consentano di individuare il soggetto che richiede il servizio
  4. la trasmissione tramite PEC-ID (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2012).

Quello che accomuna i quattro metodi è la possibilità di identificare l'autore dell'istanza.

Con l'attivazione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) l'identificazione dell'autore potrà avvenire solo tramite CNS/CIE o usando i servizi erogati da SPID.

Garantire l'immodificabilità dei documenti

Una volta certi dell'identità dell'autore dell'istanza è necessario garantire che la documentazione che egli ha prodotto non possa essere successivamente modificata. Una volta giunti a destinazione i documenti potrebbero infatti essere alterati a sua insaputa, senza che sia possibile dimostrarlo.

Lo strumento principe per garantire l'immodificabilità dei documenti informatici è la firma elettronica. Se per qualche motivo non fosse possibile chiedere all'autore di sottoscrivere i documenti, la Pubblica Amministrazione ha comunque a disposizione uno strumento: la registrazione di protocollo. Infatti:

Essendo formato da un pubblico ufficiale che esercita una speciale funzione pubblica di attestazione, il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso.

Dunque: l'identificazione dell'autore è una ragionevole garanzia sulla paternità del documento e la corretta registrazione di protocollo è una ragionevole garanzia sull'immodificabilità dei documenti presentati.

Quali istanze accettare tramite semplice identificazione?

È necessario essere consapevoli che esiste la possibilità che il cittadino possa negare di aver presentato l'istanza o disconoscere i documenti allegati. Ne consegue che, se il procedimento avviato dall'istanza presenta significativi rischi di contenzioso, è meglio chiedere la sottoscrizione dei documenti con firma elettronica.

Se si decide di accettare istanze prive di firma elettronica, occorre che siano rispettate alcune regole:

  • l'autore dell'istanza deve essere il soggetto che la presenta: non è accettabile che un soggetto, pur identificato dal sistema informatico, trasmetta istanze per conto di qualcun altro
  • l'istanza deve essere attribuibile a un'unica persona: se la paternità di un qualsiasi modulo o allegato deve poter essere attribuita a un soggetto diverso dall'autore dell'istanza, il documento deve essere firmato.

Non si deve infine dimenticare che quasi tutti i moduli della Pubblica Amministrazione contengono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, la cui falsità prevede conseguenze penali. Occorre che la paternità di queste dichiarazioni sia difficilmente contestabile.

Quando, cercando di caricare sul portale un documento firmato elettronicamente, compare il messaggio "Il file caricato non è conforme all'originale" significa che il file a cui hai apposto la firma non corrisponde al file generato dallo Sportello Telematico e il caricamento viene dunque respinto.

Questo errore può verificarsi in uno dei seguenti casi:

  • hai risalvato il modulo dopo aver scaricato il modulo compilato: ogni volta che all'interno della compilazione clicchi su "Salva modulo" (anche se non si apporta alcuna modifica ai dati inseriti), lo sportello telematico genera un nuovo file con i dati che hai inserito. Se hai scaricato il file in un momento precedente e apposto la tua firma elettronica su quel file, lo sportello telematico ti mostrerà l'errore citato. Ricordati di riscaricare il file compilato con il tasto ogni volta che salvi il modulo in compilazione, anche se non apporti modifiche.
  • hai convertito il formato del modulo compilato: se hai convertito il formato del file e lo hai firmato elettronicamente molto probabilmente stai lavorando su una copia del file originale da te generata, e in questo modo incorrerai nell'errore citato.
  • hai aperto il modulo compilato nel visualizzatore PDF del browser e poi hai cliccato su "Salva con nome": è possibile che il tuo browser sia configurato per aprire i file PDF senza scaricarli. Quando si clicca sull'icona di download del modulo compilato, occorre scaricare il modulo compilato direttamente dal tasto senza prima visualizzare il file all’interno del browser. Ciò è necessario perché se si apre il file all'interno del browser si sta in realtà consultando un’anteprima generata dal browser stesso, il quale non è il file originale ma una sua copia (non importa se a livello di contenuti i due file appaiano uguali). Per evitare quest'ultima situazione puoi modificare la configurare il tuo browser per scaricare i file PDF anziché visualizzarli in automatico, oppure, se intendi lasciare il suo browser così come è, puoi semplicemente fare click con il tasto destro sul tasto e selezionare la voce “Salva link con nome” (Google Chrome) o “Salva destinazione con nome” (Mozilla Firefox). In questo modo sarai sicuro di scaricare il file originale.
  • se hai inviato via mail il file non ancora firmato al firmatario, può darsi che il suo provider di posta elettronica abbia risalvato il file: è una casistica molto rara, tuttavia se ritieni di non aver compiuto nessuna delle operazioni sopra elencate, potresti essere in questa situazione. In virtù di alcune regole interne, alcuni provider di posta risalvano alcuni tipi di allegati. Prova a inviare il file all'utente all'interno di un archivio ZIP, oppure prova a utilizzare un altro canale per recapitare il file (ad esempio un qualsiasi servizio di upload dei file).

Attenzione: è sempre possibile aprire il modulo compilato iprima di firmarlo. Ciò che non è possibile fare è salvarne una copia!

Sì, la CNS e la CIE servono per identificare chi sta accedendo al portale. Esso può essere anche un soggetto diverso da quello che presenta la pratica.

Ad esempio, un professionista può accedere al portale usando la propria CNS o CIE per predisporre pratiche per conto dei propri committenti. Il committente apporrà la propria firma elettronica sui documenti utilizzando il proprio dispositivo di firma (anche non CNS o CIE).

Per alcuni tipi di pratiche, potrai trovare sullo sportello telematico dei moduli in formato PDF da scaricare e compilare manualmente.

Una volta compilato, puoi allegare questo modulo  direttamente alla pratica e, se richiesto, firmalo elettronicamente.

No, la TS-CNS e la CIE possono essere usate solo per apporre una firma elettronica avanzata.

I codici tributo F24 più ricorrenti sono quelli indicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Quando accedi allo Sportello Telematico con la tua identità digitale, in qualsiasi momento puoi consultare e modificare i dati contenuti all'interno del tuo Profilo utente. 

Questi dati ti consentono di caricare velocemente alcune informazioni all'interno dei moduli telematici, come le informazioni anagrafiche, oppure di condividere velocemente le tue pratiche con altri soggetti.

Per consultare e modificare i dati contenuti all'interno del tuo profilo utente devi accedere allo Sportello telematico con la tua identità digitale, aprire la tua Area personale e cliccare sul pulsante Il mio profilo.

Per utilizzare la tessera sanitaria (TS-CNS) per accedere ai servizi online devi necessariamente conoscerne il PIN. Il PIN è la tua chiave personale per accedere in forma sicura, veloce e facile ai servizi, in grado di garantire la privacy, la sicurezza dei dati e la tua identificazione.

Le modalità di rilascio del PIN variano in funzione della Regione che ha rilasciato la TS-CNS.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale nazionale Sistema Tessera Sanitaria.

In presenza preso l'uffcio anagrafe recarsi con fototessera non più vecchia di 6 mesi, costo di € 22

Se vuoi salvare un documento in formato PDF/A partendo da un software della suite MS Office (ad esempio MS Word o MS Excel) devi semplicemente cliccare sulla voce del menù Salva con nome e cambiare il formato di default selezionando il formato PDF.

Per essere certo che il formato selezionato sia il PDF/A, clicca sul pulsante Opzioni... e assicurati che sia selezionata la voce "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)".

In questo caso non è necessario l'ausilio di alcuna stampante virtuale.

Attenzione: per accedere a questa funzionalità occorre utilizzare la suite MS Office dalla versione 2013 in poi.

La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.

Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico segui questi semplici passaggi.

Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma

Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la generazione della firma (una smart card o un token USB):

... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma

Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme. 

Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:

... quali documenti devo firmare?

Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da chi.

... quale formato di firma devo utilizzare?

Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M), PAdES (PDF) e XAdES (XML).

... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?

Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata

Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:

  • il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma elettronica avanzata
  • se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre una firma digitale.

... se non sai come apporre una firma elettronica leggi attentamente queste FAQ:

Una volta compilato il modulo principale e raggiunta la pagina di gestione della pratica, tutti i moduli che compilerai e i documenti che allegherai saranno salvati e conservati sullo sportello telematico. 

La tua pratica resterà in corso di compilazione, anche se ti scollegherai dal portale, sino a quando non la completerai o sino a quando non deciderai di eliminarla. Quando vorrai, potrai quindi accedere nuovamente alla pagina di gestione della pratica per completarne l'invio.

Per accedere alle pratiche in corso di compilazione devi accedere allo Sportello telematico con la tua identità digitale, aprire la tua Area personale e cliccare sul pulsante Le mie pratiche.

Attenzione:   
Una pratica non viene salvata dal portale sino a quando non hai finito di compilare il modulo principale. 
Non puoi riprendere la compilazione di una pratica già inviata.

Le pratiche che compili sullo Sportello telematico vengono sempre associate di default all'utente che ha effettuato l'accesso.

Tramite lo Sportello telematico puoi comunque condividere le tue pratiche telematiche con altri utenti utilizzando il pulsante dedicato presente nel cruscotto di presentazione della pratica posto sulla spalla destra. Con questo bottone puoi aggiungere o rimuovere i codici fiscali di altri utenti che vuoi abilitare a consultare, ed eventualmente modificare, i dati inseriti all'interno della pratica. 

Se invece vuoi abilitare altri utenti a consultare, ed eventualmente modificare, i dati inseriti all'interno di tutte le tue pratiche, puoi salvare i loro codici fiscali nel tuo Profilo utente utilizzando la sezione Condivisione pratica. Per consultare il tuo Profilo utente devi accedere allo Sportello telematico con la tua identità digitale, aprire la tua Area personale e cliccare sul pulsante Il mio profilo.

Gli utenti abilitati potranno consultare le pratiche condivise accedendo allo Sportello telematico con la propria identità digitale, aprire la propria Area personale e cliccare sul pulsante Le mie pratiche.

Esistono due modalità per chiedere il duplicato della propria tessera sanitaria: controlla che tipo di tessera sanitaria possiedi e segui le indicazioni riportate qui sotto.

La mia tessera sanitaria (TS) non vale come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)

Significa che la tua tessera non possiede alcun microchip color oro e non vale come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per chiedere il duplicato accedi al sito dell'Agenzia delle Entrate e inserisci le informazioni richieste.

Dopo l'invio della domanda i dati inseriti saranno confrontati con quelli registrati in anagrafe tributaria e la nuova tessera sanitaria (dotata di microchip) sarà spedita all'indirizzo presente in anagrafe tributaria solitamente in cinque giorni lavorativi.

La mia tessera sanitaria vale come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)

Significa che la tua tessera possiede un microchip color oro e vale come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per chiedere il duplicato accedi al servizio Entratel - Fisconline dell'Agenzia delle Entrate e inserisci le informazioni richieste. Per accedere al servizio occorre accedere tramite una delle modalità previste.

Dopo l'invio della domanda i dati inseriti saranno confrontati con quelli registrati in anagrafe tributaria e la nuova tessera sanitaria (dotata di microchip) sarà spedita all'indirizzo presente in anagrafe tributaria solitamente in cinque giorni lavorativi.

Se vuoi salvare un documento in formato PDF/A partendo da un software della suite Open Office (ad esempio Writer) devi semplicemente salvare il documento cliccando sulla voce del menù File > Esporta nel formato PDF. Si aprirà la finestra di dialogo Opzioni PDF, all'interno della quale devi selezionare la voce "PDF/A-1" e poi cliccare su Esporta.

In questo caso non è necessario l'ausilio di alcuna stampante virtuale.

Attenzione: per accedere a questa funzionalità occorre utilizzare la suite Open Office versione 4.1.x o successiva.

Dopo aver installato sul tuo computer PDFCreator, il sistema operativo ti renderà automaticamente disponibile una nuova stampante virtuale tra quelle già configurate sul tuo PC.

Se vuoi salvare un documento in formato PDF/A utilizzando PDFCreator puoi partire quindi dalle classiche funzioni di stampa del documento che stai elaborando oppure dalla homepage del software. In questo caso clicca sul bottone Scegli un file da convertire.

Comparirà la seguente schermata: assicurati che nel campo Profilo e nella relativa icona sia selezionato il formato PDF/A come nell'immagine sotto. Clicca ora su Salva e troverai il file convertito sul tuo computer nella directory indicata nel campo Cartella.

Attenzione: per accedere a questa funzionalità occorre utilizzare PDFCreator versione 4.4.x o successiva.

Per utilizzare la CIE per accedere ai servizi online devi necessariamente conoscerne il PIN. Il PIN è la tua chiave personale per accedere in forma sicura, veloce e facile ai servizi, in grado di garantire la privacy, la sicurezza dei dati e la tua identificazione.

Quando ottieni la CIE ti vengono rilasciati congiuntamente anche il PIN e il PUK, forniti in due parti:

  • la prima è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello
  • la seconda è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE.

In caso di smarrimento di uno o entrambi i codici è possibile chiederne la ristampa recandosi presso qualunque Comune.

Se non diversamente specificato, i documenti allegati a un'istanza devono essere in formato PDF/A. Questo formato garantisce infatti il mantenimento dell'aspetto del documento originario, sia esso una pagina di testo, una fotografia o un disegno in quanto non può essere modificato. Questa caratteristica, unita alla firma elettronica, lo rende adatto a trasmettere informazioni nei procedimenti formali. 

Se non sai come salvare i documenti in formato PDF/A, puoi consultare una guida veloce.

Inoltre, per facilitare la gestione dei file allegati, questi non devono essere di dimensioni eccessive: per questo è impostata una dimensione massima ammessa. Ricorda che la dimensione massima ammessa riguarda un singolo file e non l'intera pratica!

Qualche suggerimento pratico...

Se devi allegare della documentazione fotografica, inserisci tutte le fotografie e la relativa didascalia in un unico documento, dopodichè stampalo in formato PDF/A.

Quando in ambiente CAD salvi disegni ed elaborati di progetto in formato PDF/A fai attenzione: verifica che il rapporto di scala del disegno non cambi e assicurati che non sia attiva alcuna opzione di adattamento alle dimensioni della pagina (fitting). Per evitare di superare la dimensione massima ammessa, salva i disegni e le fotografie con una risoluzione adeguata alla stampa (200 dpi).

Se anche con questi accorgimenti il tuo file supera la dimensione massima ammessa, spezzalo in più allegati: separa diverse tavole o una lunga relazione in più file.

Oltre ai più noti programmi di Adobe Systems, MS Office e Open Office, è possibile trovare in internet numerosi programmi gratuiti sia offline sia online che consentono di salvare un file in formato PDF/A.

Solitamente i programmi offline (ad esempio PDFCreator) rendono disponibile una stampante virtuale sul computer elencata tra quelle disponibili da tutte le funzioni di stampa di Windows. Se si sceglie la stampante virtuale, quando si stampa il documento è chiesto il nome del file da generare e poi viene creato il documento PDF/A. 

I programmi online (ad esempio PFD.online) chiedono invece di caricare il file originale su un particolare portale, che ti sarà restituito già convertito in formato PDF/A.

Ecco alcuni esempi:

Se rilevi problemi di accesso allo sportello telematico utilizzando le tue credenziali SPID, solitamente si tratta di un esaurimento dello spazio dedicato alla cache, cioè l’insieme dei dati che i software salvano sul browser per rendere il caricamento di determinate pagine internet più rapido. 

Approfondimenti

  • Come svuotare la cache su Google Chrome
    Se solitamente navighi in internet utilizzando Google Chrome, per svuotare la cache devi:

    cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra
    selezionare la voce Impostazioni
    accedere al menu Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione
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  • Come svuotare le cache su Mozilla Firefox
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Per verificare la versione di un PDF devi semplicemente aprire il file con Adobe Reader e cliccare sulla voce File > Proprietà nel menu in alto a sinistra. Potrai consultare la versione nel campo Versione del PDF.

Quando hai compilato e inviato un'istanza, usando il portale puoi verificare lo stato d'avanzamento del procedimento avviato dopo la sua ricezione. Per farlo devi selezionare dalla tua scrivania personale la voce Le mie pratiche.

Ti sarà presentata una lista di tutte le istanze che hai presentato (anche quelle il cui procedimento si è ormai concluso). Per ciascuna sono visualizzati ad esempio:

  • la data di inizio e il numero di protocollo associato
  • l'oggetto dell'istanza
  • l'indirizzo dell'immobile
  • lo stato dell'istanza
  • il nome del primo intestatario
  • il nome del responsabile del procedimento.

Cliccando sulla riga di un'istanza potrai accedere a tutte le informazioni di dettaglio.

L’autenticazione eIDAS è un primo importante passo verso l'integrazione dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione Europea. Il Regolamento comunitario 23/07/2014, n. 910/2014, conosciuto come "Regolamento eIDAS", promuove infatti la cooperazione transfrontaliera e l’interoperabilità dei sistemi nazionali d'identificazione elettronica (eID), per facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi pubblici digitali nei diversi Stati membri in cui tale accesso è consentito tramite l'autenticazione eID.

Tramite nodo italiano eIDAS l'identità digitale di un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione o di privati negli altri stati membri della Unione Europea.

Le Pubbliche Amministrazioni degli Stati membri che consentono l’accesso ai propri servizi online sono tenute ad esporre un bottone di accesso dedicato, accompagnato da un logo della bandiera europea e la dicitura dedicata.

In particolare, l'autenticazione tramite il nodo italiano eIDAS funziona in questo modo:

  1. il cittadino dello Stato membro si connette ai servizi del portale cliccando sul pulsante di accesso
  2. il portale chiede all’utente il suo Paese di provenienza e gli propone, nel giro di pochi secondi, le modalità di autenticazione previste in quello Stato membro 
  3. una volta scelta una di queste modalità e inserite le proprie credenziali personali, il portale permetterà al cittadino l’accesso ai servizi online.

Il login eIDAS è un progetto in corso, questa è la lista dei i paesi per cui è attivo il login con eiDAS.

 

Approfondimenti

 

Un certificato di sottoscrizione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.

Contiene le informazioni necessarie a garantire la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica.

Nel certificato compaiono altre informazioni tra cui la CA che lo ha emesso, il periodo di tempo in cui il certificato può essere utilizzato, ecc.

Il suo scopo è di dare il valore della "forma scritta" ai documenti informatici.

Attenzione: il certificato ha una data di scadenza.

Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare. 

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.

È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.

Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.

La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU. 

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

L'attuale carenza mondiale di semiconduttori, le materie prime necessarie alle realizzazione di componenti elettronici, ha costretto il Ministero dello Sviluppo Economico a sostituire una parte delle tessere sanitarie in scadenza, munite di microchip, con nuove tessere che ne sono prive. 

Sebbene la nuova tessera sanitaria (TS) continui ad avere valenza di codice fiscale e di tessera europea assistenza malattia (TEAM), purtroppo non ha più valenza come carta nazionale dei servizi (CNS) e pertanto non potrai più utilizzarla per accedere ai servizi del portale e firmare elettronicamente documenti.

Per ovviare al disservizio il Governo ha messo a disposizione dei cittadini un tool, disponibile sul sito Sistema Tessera Sanitaria, che consente di estendere la validità del certificato a bordo della vecchia TS-CNS fino a dicembre 2023 anche se riporta una data di validità scaduta. 

Per ulteriori informazioni, consulta il sito Sistema Tessera Sanitaria.

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è uno strumento attraverso il quale i cittadini sono riconosciuti in rete in modo certo, per poter così usufruire dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza, presso il Comune di dimora per i cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’estero.

Per accedere ai servizi del portale con CIE è necessario che tu sia a conoscenza del PIN e del PUK.

Se l'ente ha attivato la possibilità di accedere tramite l'app CieID

Le Pubbliche Amministrazioni che consentono l’accesso ai propri servizi online tramite l'app CieID sono tenute ad esporre un bottone di accesso dedicato.

In questo caso devi:

Se sei in difficoltà puoi consultare il tutorial realizzato dal Ministero dell'Interno, dove viene spiegato come utilizzare facilmente lo smartphone o il computer.

Se l'ente non ha attivato la possibilità di accedere tramite l'app CieID

Puoi accedere ai servizi del portale esclusivamente tramite un lettore NFC RFID da tavolo, un componente hardware che consente al tuo computer di comunicare con la CIE.

In questo caso dovrai installare sul tuo computer il Software CIE.

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento attraverso il quale i cittadini sono riconosciuti in rete in modo certo, per poter così usufruire dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che può essere emesso solo dalle Pubbliche Amministrazioni (solitamente dalle Regioni, ma può trattarsi anche di Comuni o altri enti pubblici, tra cui le Camere di Commercio). Si tratta di un dispositivo elettronico di tipo smart card o token USB sul quale sono sempre presenti, obbligatoriamente, il nome della Pubblica Amministrazione emittente e la scritta “CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI”. Il microchip a bordo delle CNS è in grado di svolgere operazioni crittografiche complesse e di memorizzare diversi dati personali, oltre a contenere una “chiave privata di autenticazione” e un corrispondente “certificato di autenticazione” che consentono il riconoscimento sicuro dell'utente attraverso Internet. 

Prima di accedere allo Sportello Telematico controlla che la CNS in tuo possesso rispetti queste caratteristiche.

Non dimenticare inoltre che la tessera sanitaria è una CNS, devi solo ottenerne il PIN

Se la tua CNS è una smart card ti occorrerà anche un lettore e installare i driver previsti

Il lettore è un componente hardware che consente al tuo computer di comunicare con la smart card.

Se stai utilizzando la tua tessera sanitaria devi installare i driver messi a disposizione dal fornitore della CNS.

Se la tua CNS è un token USB ti occorrerà installare i relativi driver

In questo caso devi solo infilare il token USB in una delle porte del tuo computer e avviare l'installazione.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un’identità digitale composta da una coppia di credenziali (username e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.  Semplice, sicuro e veloce, puoi utilizzare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone.

Per ottenere le tue credenziali SPID consulta le informazioni pubblicate sul sito istituzionale di AgID.

Una volta ottenute le tue credenziali, per accedere ai servizi del portale deve seguire la procedura prevista selezionando l'Identity Provider che te le ha rilasciate.

Per utilizzare una smartcard il tuo computer deve possedere un lettore di smart card correttamente funzionante.

Il lettore di smartcard viene solitamente fornito con i propri driver, appositi programmi che consentono al computer di comunicare con l'hardware del lettore.

Oggi numerosi computer escono dalla fabbrica con già installato un lettore di smart card: in tal caso i driver dovrebbero essere già installati.

Se il tuo computer non dispone di un lettore di smart card puoi comperarne uno a prezzi modici in un negozio di elettronica. Solitamente i lettori possono essere connessi al computer usando una delle porte USB disponibili.

Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da AgID che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

Se vuoi usare il tuo dispositivo di firma per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione devi procurarti un dispositivo di firma che sia anche una CNS. La cosa più semplice è chiedere la CNS alla locale Camera di Commercio.

Attenzione: la CNS può essere rilasciata soltanto da Pubbliche Amministrazioni!

Se acquisti un dispositivo di firma da un soggetto esterno accreditato (associazioni di categoria, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) accertati che quella che stai acquistando sia una CNS, altrimenti la potrai usare per firmare, ma non per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione.

Il formato PDF/A è un sottoinsieme del formato PDF, appositamente pensato per garantire il principio dell’interoperabilità tra i sistemi di gestione documentale e della conservazione dei documenti informatici così come previsto dall'Allegato 2 alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate da AgID. 

Esistono diversi livelli di conformità e versioni, elencati nei successivi approfondimenti.

Attenzione: nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, lo Sportello Telematico accetta esclusivamente il caricamento di documenti in formato PDF/A conformi alle versioni di seguito elencate. Eventuali ulteriori versioni non sono conformi alle Linee Guida, pertanto non saranno accettate.  Se non sai come verificare la versione, puoi consultare una guida veloce.

Se non sai come salvare i documenti in formato PDF/A, puoi consultare una guida veloce.

Approfondimenti

Per presentare diverse pratiche ti sarà chiesto di localizzarle territorialmente tramite l'indicazione dei dati toponomastici e/o catastali. Ecco una veloce guida su come inserire questi dati all'interno dei moduli telematici.

Inserimento dei dati toponomastici

All'interno di questa sezione devi inserire:

  • la Provincia e il Comune in cui è localizzata la pratica
  • la denominazione ufficiale dell'indirizzo, tra le voci che ti vengono proposte durante l'inserimento
  • il numero civico con eventuale indicazione del barrato
  • il piano di riferimento.

Suggerimenti utili:
Se la pratica si riferisce a un immobile privo di numero civico, inserisci la dicitura "SNC".
Se la pratica si riferisce a un immobile ubicato in una zona priva di denominazione della via, specie nelle zone di montagna, inserisci nel campo Indirizzo la località in cui si trova.

Inserimento dei dati catastali

All'interno di questa sezione devi inserire:

  • la tipologia dell'immobile: particella terreni (PT), unità immobiliare urbana (UIU) oppure intero edificio
  • il codice catastale del Comune
  • l'eventuale sezione, codice che identifica i Comuni censuari nei quali era originariamente suddiviso il Comune. 
  • il foglio, numero che identifica una porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe
  • la particella (o numero, o mappale, o numero di mappa), contrassegnata tranne rare eccezioni da un numero e rappresentante, all'interno del foglio, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza
  • il subalterno (per il catasto fabbricati), identificante un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella
  • la categoria di classificazione del unità immobiliare, utilizzata per determinare la rendita catastale.

Attenzione: lo sportello telematico verifica automaticamente la correttezza dei dati catastali inseriti, comparandoli con il contenuto della banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
Per evitare errori di validazione dei dati inseriti ti consigliamo di leggere con attenzione queste semplici istruzioni.

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno
  • i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
  • le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi
  • i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.

Non devono invece iscriversi all'AIRE:

  • le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
  • i lavoratori stagionali
  • i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
  • i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

Per ulteriori informazioni, consulta la guida ministeriale degli italiani all'estero.

Quando inserisci il PIN del tuo dispositivo di firma per accedere a qualunque servizio telematico della Pubblica Amministrazione o per apporre la tua firma elettronica, hai a disposizione tre tentativi per inserire il PIN corretto.

Se sbagli per tre volte consecutive il PIN quando cerchi di accedere al portale, il tuo dispositivo verrà bloccato e comparirà un messaggio simile a

Non è possibile accedere alla smartcard poichè è stato raggiungo il numero massimo di tentativi di inserimento del PIN.

Per sbloccarlo, a seconda del dispositivo di firma che stai utilizzando, devi utilizzare il software distribuito da chi ha emesso il certificato di firma.

Approfondimenti

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico è importante comprendere il concetto di nucleo familiare, la definizione è data dal Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 6:

  1. [...] il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
    • coniugi non legalmente separati
    • persone dello stesso sesso in unione civile
    • conviventi di fatto
    • figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare
    • persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
  2. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione.

Cosa è la procura e chi è il procuratore?

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 3-bis prevede che i soggetti che hanno titolo alla presentazione di una pratica possano conferire il potere di rappresentanza a un procuratore sottoscrivendo con firma autografa l'atto di conferimento e allegando copia non autenticata del proprio documento d'identità.

Ad esempio un professionista potrebbe ottenere il potere di rappresentanza da parte del committente. 

Quali pratiche possono essere presentate tramite procura?

I soggetti che hanno titolo alla presentazione di una pratica possano conferire il potere di rappresentanza a un procuratore solo se espressamente indicato all'interno dalla porzione informativa che precede l'accesso in compilazione alla modulistica telematica. Ad esempio:

Come faccio a presentare una pratica telematica avvalendomi della procura?

Oltre ai moduli telematici previsti per la presentazione della pratica, compila il modulo secondario "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore".

 Al suo interno inserisci i tuoi dati anagrafici e quelli di tutti i soggetti che ti hanno conferito il potere di rappresentanza, oltre al relativo titolo (ad esempio richiedente, comproprietario, ecc.).

Attenzione: anche se stai presentando una pratica avvalendoti della procura, nella sezione "Il sottoscritto" del modulo principale devi inserire i dati anagrafici del soggetto che ha titolo alla presentazione della pratica!

Dopo aver compilato il modulo scaricalo, firmalo elettronicamente e carica la versione firmata. Se l'operazione andrà a buon fine otterrai l'indicazione.

Ottieni e carica gli atti di conferimento da parte dei soggetti che hanno titolo alla presentazione della pratica e i rispettivi documenti d'identità

Ora devi caricare gli atti di conferimento, che devi ottenere dai soggetti che hanno titolo alla presentazione della pratica.

Se non li hai ancora ottenuti, per scaricare la modulistica clicca sul link "Conferimento di procura speciale", stampala e falla sottoscrivere con firma autografa da ciascun soggetto. Ottieni inoltre, per ciascuno di essi, copia non autenticata del documento d'identità.

La documentazione deve essere predisposta in due file distinti, scansiti entrambi in formato PDF/A.

Attenzione: devi ottenere un atto di conferimento per ciascuno dei soggetti che ti ha conferito il potere di rappresentanza e devi caricare singolarmente tutti i rispettivi documenti d'identità!

 Ora puoi caricare tutti i file che compongono la pratica firmati elettronicamente dal procuratore

Se hai seguito con attenzione tutti i passaggi precedenti potrai caricare tutti i file che compongono la pratica da te firmati elettronicamente in rappresentanza dei soggetti indicati nel modulo secondario "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore".

Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico) autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e acquistarlo.

Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!

Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!

Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. 

Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua:

  • ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
  • ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
  • ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
  • ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti.
  • ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
  • ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).

L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagrafica indica, invece, qualcosa di più preciso.

La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.

La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti fuori sede.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.

La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).

Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.

La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:

  • la sottoscrizione di un documento informatico
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
  • la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
  • la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.

La firma elettronica avanzata (FEA) è un particolare tipo di firma elettronica con il quale si possono firmare tutti gli atti ad esclusione dei contratti relativi a beni immobili (per i quali è richiesta l'apposizione della firma digitale).

Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica avanzata?

Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis stabilisce che:

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalitaàtali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilitaàdel documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Come faccio ad apporre una firma elettronica avanzata?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013, art. 61, com. 2 stabilisce che:

L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod.ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.

Ne consegue che un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione può essere firmato utilizzando la TS-CNS o la CIE.

La firma elettronica avanzata apposta con la TS-CNS o la CIE ha alti livelli di sicurezza perché:

  • è generata con uno strumento (smart card) certificato secondo gli stessi standard di sicurezza adottati dalle smart card per la firma digitale (ISO/IEC 15408, Common Criteria, EAL4+)
  • il certificato digitale e le chiavi sono generate da un certificatore accreditato da AgID.

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.

Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.

Il formato DWF ("Design Web Format") è un formato di file per il disegno sviluppato dall'azienda Autodesk per i progetti realizzati con il programma di disegno AutoCAD.

Il formato DWF è stato specificatamente pensato per l’interoperabilità, è spesso utilizzato come formato di interscambio e, tra tutti i formati per i programmi CAD, è quello con le specifiche più aperte, perciò è utilizzabile anche per archiviazione e conservazione.

Al momento della costruzione di un unità immobiliare urbana oppure ad ogni variazione catastale presentata da un professionista l'Agenzia delle Entrate assegna, oppure aggiorna, la rendita catastale.

Questa infatti rappresenta il valore fiscale che viene attribuito al fabbricato e rappresenta la base:

  • per il valore del fabbricato ai fini tributari, come l'imposizione IMU e le imposte sulle successioni
  • per la determinazione del valore erariale, come la sua redditività.

La rendita catastale di un immobile è consultabile con l'aiuto di un professionista abilitato oppure fisicamente presso l'Agenzia delle Entrate che offre anche un servizio telematico.

Il calcolo della rendita catastale si basa sulla divisione delle unità immobiliari urbane in categorie e classi catastali.

La categoria, rappresentata con una lettera, ci dice il tipo di unità:

  • alla A fanno parte abitazioni o assimilabili
  • alla B edifici con carattere sociale o comunitario
  • alla C gli edifici finalizzati ad attività produttive
  • alla D edifici a destinazione speciale.

Le unità immobiliari vengono valutate tramite la consistenza, questa infatti rappresenta l'unità di misura che determina il prestigio e quindi classe catastale e valore.

Proseguendo con gli esempi precedenti:

  • abitazioni od assimilabili vengono valutate in vani
  • gli edifici con carattere sociale o comunitario in volume (m³)
  • le categorie C e D in superficie (m²).

In base alla consistenza e alla categoria di appartenenza viene attribuita la classe. Possiamo elencare alcuni esempi per le unita di categoria A.

Classe    Consistenza e categoria
A/1    abitazioni di tipo signorile
A/2    abitazioni di tipo civile
A/3    abitazioni di tipo economico
A/4    abitazioni di tipo popolare
A/5    abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6    abitazioni di tipo rurale
A/7    abitazioni in villini
A/8    abitazioni in ville
A/9    castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10    uffici e studi privati
A/11    abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.

ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.

Un dispositivo di firma è un apparato elettronico programmabile solo all'origine, in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private e di generare al proprio interno una firma digitale.

Utilizza microprocessori basati su standard previsti dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con standard di sicurezza molto restrittivi.

La caratteristica fondamentale del dispositivo di firma è che deve essere "programmabile solo all'origine". Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono essere modificate successivamente.

Un dispositivo di firma può assumere aspetti molto diversi: quello più comune è la forma della smart card, un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito, provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria per archiviare dati e svolgere elaborazioni. Il dispositivo può anche essere una penna USB (token).

Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 24, com. 4-bis stabilisce che:

[...] l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione [...]

Questo comporta l’inutilizzabilità della firma elettronica una volta scaduto il certificato: quando cercherai di apporre una firma elettronica con un certificato scaduto la certification authority che lo ha emesso bloccherà l’operazione.

Quando ti accorgi che il certificato di sottoscrizione della tua firma elettronica è scaduto devi contattare immediatamente la certification authority chiedendo il rinnovo del certificato secondo seguendo l'iter indicato dalla certification authority stessa.

Se le coordinate che hai inserito non trovano riscontro all'interno della banca dati lo sportello telematico non ti permetterà di procedere con l'invio della pratica.

Le coordinate devono essere espresse in sistema di riferimento UTM WGS84, e trovandoci in Regione Lombardia, dovranno essere comprese nei seguenti range:

                                Valore minimo         Valore massimo
Coordinata X           477415,201               711430,571
Coordinata Y            4980000,000            5120000,000

Se sei in difficoltà...

In caso di necessità, puoi convertire le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 a partire da un altro sistema di riferimento accedendo a questo portale: coordinates-converter.com.

Ad esempio, se vuoi convertire le coordinate ottenute da Google Maps nel sistema UTM WGS84 devi semplicemente inserire le coordinate nei campi Lat. e Long. della sezione Decimal degree (WGS84)

Poi clicca sul pulsante di conversione a destra (l'iconcina con la calcolatrice): le coordinate in formato UTM WGS84 compariranno nella sezione UTM coordinates (WGS84)

Se gli identificativi catastali che hai inserito non trovano riscontro all'interno della banca dati comunale lo sportello telematico non ti permetterà di procedere con l'invio della pratica.

In prima battuta ti consigliamo di fare sempre riferimento all'atto notarile di acquisizione del diritto reale, sul quale tali dati sono solitamente riportati con cura e completezza, per poi compararli con i dati inseriti all'interno del modulo telematico.

Controlla anche i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando la funzione di ricerca dei dati catastali per codice fiscale: si tratta di un servizio per consultare gratuitamente gli identificativi corretti dei tuoi immobili, oltre agli atti e ai documenti associati.

Dopo aver verificato la correttezza degli identificativi catastali che hai inserito, puoi disattivare il controllo effettuato dallo sportello telematico selezionando la voce "Visura". Selezionando questa voce ti sarà chiesto di allegare visura catastale dell'immobile, in questo modo potrai proseguire nella presentazione della pratica e consentirai all'Amministrazione di verificare la ragione della mancata validazione.

Attenzione: il contenuto della banca dati catastale non è aggiornato in tempo reale con l'Agenzia delle Entrate. Per accatastamenti recenti (effettuati ad esempio nell'arco dell'ultimo mese) è normale che la validazione dia esito negativo. In questo caso per procedere con la presentazione della pratica fai riferimento alle indicazioni sopra.

Casi particolari:
Se la collocazione territoriale della pratica è su una strada occorre inserire nel campo numero il carattere * (asterisco).
Se la collocazione territoriale della pratica è su un corso d'acqua occorre inserire nel campo numero il carattere / (barra).

Ecco alcuni messaggi di esito negativo che possono comparire quando verifichi la firma elettronica apposta a un documento:

"Firma non valida perchè apposta dopo il 30 giugno 2011" o "Firma non valida perché con algoritmo SHA1"

Se al momento della verifica della firma digitale apposta a un file il software di firma restituisce come esito "Firma non valida in quanto apposta dopo il 30 giugno 2011" o "Firma non valida perché con algoritmo SHA1", significa che la firma presente è stata apposta al documento utilizzando un vecchio algoritmo di firma digitale che a partire dal 30 giugno non è più utilizzabile. Un documento con questa firma digitale non ha valore legale e non è conforme alle disposizioni di legge.

Il firmatario deve quindi aggiornare il proprio software di firma in modo che l'algoritmo utilizzato al momento dell'apposizione della firma digitale sia quello aggiornato.

"Certificato di CA non trovato"

Se al momento della verifica della firma digitale apposta a un file il software restituisce come esito "Certificato di CA non trovato", significa che l'ente certificatore che ha emesso il dispositivo utilizzato per apporre la firma elettronica non è una certification authority autorizzata.

Nella maggior parte dei casi, significa che al documento non è stata apposta una firma digitale ma molto probabilmente una firma elettronica avanzata (per esempio tramite la TS-CNS o la CIE).

Ricorda infatti che un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione può essere firmato utilizzando la TS-CNS o la CIE.

Se stai utilizzando DiKe, ad esempio, per verificare se al documento è effettivamente apposta una firma elettronica avanzata tramite la TS-CNS o la CIE clicca sul pulsante Report e verifica chi è la certification authority emittente.

Se vuoi essere certo che la firma apposta sia effettivamente valida ti suggeriamo di effettuare la verifica tramite Globo.Signer.

Il formato DXF è un formato di file di dati open source utilizzato per memorizzare le immagini grafiche vettoriali nonché i caratteri di testo e oggetti 3D. Il formato DXF è stato creato da Autodesk con lo scopo di condividere disegni fra i loro programmi CAD e simili applicazioni di disegno per computer.

Il formato DXF è considerato formato di scambio di disegno universale.

Il formato JPEG ("Joint Photographic Experts Group") è un formato di file utilizzato per memorizzare immagini a diversi livelli di definizione. Generalmente è ottimo per le foto, considerando che riesce a registrare tantissime informazioni in poco spazio.

Il formato JPEG è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).

Il formato PDF ("Portable Document Format") è un formato di file utilizzato per rappresentare documenti. I documenti possono contenere testo, immagini, grafici e contenuti multimediali. È un formato aperto: la sua struttura è stata resa pubblica e chiunque può sviluppare software che leggano e scrivano file PDF senza pagare alcun diritto alla Adobe Systems.

Il formato PDF è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).

Il formato PNG ("Portable Network Graphics") è un formato di file utilizzato per memorizzare immagini a diversi livelli di definizione. Generalmente è ottimo per le foto, considerando che riesce a registrare tantissime informazioni in poco spazio.

Il formato PNG è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).

Un file in formato MS/XLS è un file di calcolo con l'estensione XLS di Microsoft Excel. Un file XLS è usato per contenere informazioni in una griglia di colonne verticali e righe orizzontali. Lo schema tabulare permette di creare diagrammi e grafici ed eseguire svariati calcoli e analisi statistiche.

Il formato file XLS può essere usato di default per salvare documenti in edizioni di Excel pre-2007. Successivamente é stato sostituito da un formato basato su XML con l'estensione XLSX. Nonostante l'adozione di un nuovo formato, documenti XLS sono ancora supportati e leggibili da tutti i prodotti Excel, incluso 2007 o successivo.

Un file in formato MS/XLSX è il nuovo file di calcolo con l'estensione XLSX di Microsoft Excel.

Dalla sua uscita in Microsoft Office 2007, l'estensione XLSX è diventata l'estensione di default e il tipo file standard per fogli di calcolo Excel. La "x" finale nell'estensione del nome sta per fogli di calcolo senza macro, mentre quelli con macro hanno una "m" invece (XLSM).

Il modo più semplice per individuare l'elenco dei moduli e degli allegati necessari per presentare una pratica è quello di cercare il relativo procedimento utilizzando il motore di ricerca posto in alto a destra nella homepage.

Selezionando il procedimento da avviare avrai a disposizione una guida descrittiva a partire dalla quale potrai raggiungere l'elenco di tutti i moduli e allegati che devono essere predisposti.

Se per il modulo è prevista la compilazione telematica, dovrai prima accedere al portale per poterlo compilare.

Il processo di verifica della firma consente di accertare che:

  • il documento firmato non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma
  • il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Certification Authority (CA) inclusa nell'elenco dei certificatori pubblicato da AgID
  • il certificato del sottoscrittore non sia scaduto
  • il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.

Se tutte le verifiche danno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente è valido a tutti gli effetti di legge.

Per poter eseguire le verifiche relative alla CA e alla revoca o sospensione del certificato, il computer deve essere connesso a internet.

Il formato TIFF ("Tagged Image File Format") è un formato di file utilizzato per memorizzare immagini a diversi livelli di definizione. Si tratta di un formato molto versatile, usato spesso da scanner, fax e stampanti perchè di inserire dentro al file molte informazioni aggiuntive come profili colore personalizzati per la stampa.

Il formato TIFF è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).

Sul supporto di una CNS devono essere sempre presenti, obbligatoriamente, il nome della Pubblica Amministrazione emittente e la scritta “CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI”.

Se sulla tua smart card o token USB non sono riportate queste informazioni, si tratta probabilmente di un dispositivo di firma digitale e non di una CNS.

Con il termine open data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.

I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.

Un file in formato MS/DOC è un editor di testo con l'estensione DOC di Microsoft Word. Un file DOC è usato per creare, formattare e modificare documenti.

Il formato file DOC può essere usato di default per salvare documenti in edizioni di Word pre-2007. Successivamente é stato sostituito da un formato basato su XML con l'estensione DOCX. Nonostante l'adozione di un nuovo formato, documenti DOC sono ancora supportati e leggibili da tutti i prodotti Word, incluso 2007 o successivo.

Un file in formato MS/DOCX è il nuovo file di testo con l'estensione DOCX di Microsoft Word.

Dalla sua uscita in Microsoft Office 2007, l'estensione DOCX è diventata l'estensione di default e il tipo file standard per i documenti Word.

Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 21, com. 2).

Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 2):

  • apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
  • allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!

Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico valido per la trasmissione di comunicazioni che devono avere valore legale.

Il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione di trasmettere le comunicazioni riguardanti un procedimento amministrativo a un indirizzo elettronico da lui eletto proprio domicilio speciale, come prevede il Codice Civile, art. 47.

Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 3-bis, com. 4-quinquies prevede che il domicilio digitale possa essere un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non debba essere necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata.

Una volta scelto il proprio domicilio digitale è importante sapere che non si potranno opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni che vi sono trasmesse.

La comunicazione del domicilio digitale deve essere fatta espressamente per iscritto, per questo motivo in numerosi moduli dello sportello telematico viene richiesto di inserire un indirizzo di posta elettronica valido.

Se il modulo ti informa che l'indirizzo inserito non pare essere un indirizzo PEC e ti sei accertato di averlo digitato correttamente, devi verificare con il gestore del tuo DNS, o con il gestore della tua PEC, che sia stato inserito correttamente il record MX relativo al tuo dominio.

Infatti, il dominio di un indirizzo PEC deve rispettare le regole tecniche stabilite dal Decreto ministeriale 02/11/2005.

L'allegato "Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata", al Capitolo 8.3, chiarisce che

Ad ogni dominio di posta certificata dovrà essere associato un record di tipo “MX” definito all'interno del sistema di risoluzione dei nomi secondo le raccomandazioni della RFC 1912.

Lo sportello telematico permette di presentare istanze alla Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65, com. 1, let. b:

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

b) […] quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti

L’autenticazione SPID della persona giuridica non identifica l’istante o il dichiarante ma, appunto, una persona giuridica della quale non è possibile conoscere i legali rappresentanti. Questa considerazione è confermata anche dall'Avviso SPID 13/11/2020, n. 18, dove si evidenzia che l’autenticazione SPID della persona giuridica non è destinata alla presentazione di istanze.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 53 detta le regole per la corretta esecuzione della registrazione di protocollo:

  • il comma 1 elenca tra le informazioni da registrare obbligatoriamente, in forma non modificabile, il numero e la data di protocollo e l'impronta del documento informatico.
  • il comma 3 impone che la registrazione di protocollo avvenga "in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore".

Se si vogliono inserire data e numero di protocollo nel documento si pongono quindi due alternative, entrambe non praticabili:

  • eseguire la registrazione del documento privo di firma, inserire data e numero di protocollo, firmarlo e trasmetterlo. In questo caso l'impronta registrata nel sistema sarebbe diversa da quella del documento trasmesso
  • eseguire la registrazione del documento firmato, inserendo successivamente data e numero di protocollo. In questo caso l'inserimento di data e numero di protocollo corromperebbe la firma digitale.

No, a meno che il dispositivo di firma non sia anche una CNS.

Sì, le Pubbliche Amministrazioni devono accettare istanze firmate con la TS-CNS e la CIE perchè l'uso di questi strumenti sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata.

Per apporre una firma elettronica con la con la TS-CNS e la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.

Lo sportello telematico si appoggia al software CIE, che è il software necessario per utilizzare la CIE per l’accesso in rete ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile autenticarsi tramite CIE ai servizi online abilitati mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless e dopo aver installato il software CIE (disponibile per Windows, Mac e Linux).

È possibile autenticarsi tramite CNS ai servizi online abilitati dopo aver installato i driver messi a disposizione dal fornitore della CNS.

Se stai utilizzando la TS-CNS puoi scaricare i driver sul portale Sistema Tessera Sanitaria, disponibili per Windows, Mac e Linux.

Per scegliere l'opportuno pacchetto software da scaricare, devi tenere conto dei seguenti fattori:

  • il tipo di smart card
  • la sigla identificativa del produttore della carta che si trova nell'angolo in alto a sinistra (vedi immagine sotto)
  • il sistema operativo installato sulla tua postazione di lavoro.

La normativa vigente mette a disposizione diversi strumenti a favore dei cittadini coinvolte in un procedimento amministrativo per quanto riguarda il provvedimento finale emanato o l'eventuale provvedimento adottato oltre il termine stabilito per la sua conclusione. Questi strumenti offrono opportunità di tutela e permettono di presentare istanze, reclami o ricorsi al fine di far valere i propri diritti e interessi nel contesto di un procedimento amministrativo.

Gli strumenti previsti sono:

  • l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • il ricorso al difensore civico
  • l'atto di diffida e messa in mora, con eventuali richieste di risarcimento del danno
  • il ricorso in materia anagrafica
  • il ricorso in materia di stato civile
  • il ricorso in materia di liste elettorali (elettorato attivo)
  • il ricorso amministrativo e ricorso amministrativo giurisdizionale
  • l'esercizio della tutela in materia di privacy.

Con l'applicazione del Regolamento comunitario 23/07/2014, n. 910 In materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE conosciuto come Regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), sono state apportate modifiche, sostituzioni o abrogazioni alle norme degli stati membri dell'UE che risultavano incongruenti con il Regolamento.

La Determinazione AgID d17/05/2019, n. 121 ha approvato le linee guida sulla generazione di certificati, firme e sigilli elettronici e validazioni temporali elettroniche qualificate in cui:

L'inserimento di queste norme rende obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni l'accettazione dei documenti firmati elettronicamente in uno dei seguenti formati previsti dalla Decisione di esecuzione della Commissione UE 08/09/2015, n. 1506:

  • CAdES (P7M)
  • PAdES (PDF)
  • XAdES (XML).

Lo sportello telematico, di conseguenza, accetta documenti firmati in tutti i formati ammessi. Le firme possono essere apposte con un certificato di un Paese dell'Unione Europea conforme al regolamento eIDAS.

Attenzione: fanno eccezione le istanze SUAP da trasmettere a ComUnica StarWeb, per le quali è ammessa la sola firma in formato CAdES.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive così come previsto  dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 40. Per questo motivo sui certificati è sempre presente la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". I certificati, pertanto, non possono essere richiesti né rilasciati per la presentazione a Pubbliche Amministrazioni o a incaricati di pubblici servizi.

Il Decreto-legge 16/07/2020, art. 30-bis, modificando  il  Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2, ha reso obbligatorio accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione anche nei rapporti tra privati. Il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato.

In linea teorica, è possibile apporre la firma elettronica su documenti in qualsiasi formato.

In pratica, la presenza di una firma elettronica consente di verificare che il documento firmato non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma. Quindi è importante firmare solo file privi di contenuti attivi.

Per esempio, se si firma un documento MS Word che contiene un campo data/ora, quando il documento sarà aperto il campo si aggiornerà automaticamente e conterrà un valore diverso da quello che conteneva quando la firma è stata apposta. Usando delle macro il documento potrebbe essere modificato anche in modo più significativo.

Se non diversamente specificato, ti consigliamo di apporre la firma solo a documenti in formato PDF/A. Questo formato mantiene l'aspetto del documento originario, sia esso una pagina di testo, una fotografia o un disegno, e lo rende immodificabile.

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